STATUTO di “The Italian Job Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica” Finalità e strutture.
Art. 1) A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile è costituita l’associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata: “The Italian Job Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica” di seguito, per brevità, denominata “Associazione”.
Art. 2) L’associazione ha sede legale in via M. Vernieri, 23 - 84125 Salerno, interno 23. L’associazione potrà esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite diverse sedi operative e potrà essere modificata la sede legale senza necessità di integrare e/o modificare il presente statuto. La durata dell’associazione è a tempo indeterminato. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonchè agli Statuti e Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui l’associazione intende affiliarsi mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 3) I colori sociali dell’associazione sono l’oro, il nero, il rosso e il bianco.
Art. 4) L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui volontà è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralità. L’Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione di utili tra gli associati. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai prncipi dell’associazionismo di promozione sociale in ossequio dell’art. 36 del Codice Civile.
Art. 5) In particolare, l’Associazione intende:
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promuovere la conoscenza, la divulgazione e la pratica a carattere competitivo e non della disciplina sportiva della simulazione mediante dispositivi elettronici ed informatici, ed in particolare del SIM RACING e di tutte le discipline affini e collegate a quest’ultimo, ed in generale agli e-sport, compresa l’organizzazione di attività didattiche, virtuali e non, per l’avvio, il perfezionamento e l’aggiornamento nell’ambito del MOTORISMO COMPETITIVO.
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organizzare manifestazioni culturali e sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione.
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realizzare e gestire impianti propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive e/o culturali di vario genere.
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formare sia singoli atleti che squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline, nonchè manifestazioni culturali di qualsiasi natura.
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indire corsi di avviamento allo sport, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi e per operatori culturali.
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aderire a tutte le organizzazioni nazionali o internazionali che perseguono analoghe e similari finalità.
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stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni e sodalizi che perseguono finalità sportive, ricreative, sociali e culturali per regolamentare attività di comune interesse.
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organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci.
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svolgere qualunque altra attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi.
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Sviluppare iniziative di carattere sociale, turistico, culturale e sportivo al fine di promuovere lo sviluppo della solidarietà tra gli associati.
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Organizzare e promuovere convegni, congressi, meeting, corsi, centri di studio ed analoghe iniziative con finalità educativa nel campo sportivo e culturale.
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Perseguire le sue attività istituzionali in ossequio a principi di democrazia interna, di uguaglianza e di pari opportunità, con esclusione di ogni forma di violenza, xenofobia e di discriminazione razziale, religiosa e politica, e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive e culturali, in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
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Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali.
I SOCI
Art. 6) Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori nonchè i sodalizi, le organizzazioni, gli enti, ed i soggetti giuridici con finalità non lucrative che condividano gli scopi e vantino significativa e consolidata esperienza nelle discipline sportive promosse dall’Associazione. Si suddividono in:
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soci Fondatori: è la categoria composta da coloro che hanno fondato l’Associazione;
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soci Ordinari: appartengono a tale categoria tutti i soci ammessi di età superiore ai 18 anni;
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soci Junior: tutti coloro che, all’atto dell’iscrizione, non abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età. L’iscrizione di soci junior è subordinata all’assenso di chi ne esercita la patria potestà. I soci junior non hanno diritto di vono nelle Assemblee;
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soci Onorari: sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o gli enti che, in base alle proprie professioni ed attività abbiano fornito un considerevole contributo al raggiungimento degli scopi statutari, anche grazie al prestigio personale e professionale. Il socio onorario non paga nessun tipo di quota.
La distinzione di denominazione di soci è posta per fini esclusivamente interni all’Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo: tuttigli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.
Art. 7) Si diventa soci dell’associazione su richiesta scritta dell’interessato, sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo, con conseguente inscrizione (nel caso di approvazione) del nominativo nel libro dei soci dell’Asscoazione ed il regolare versamento della quota sociale annua. Nel caso di soci minorenni, la richiesta di ammissione sarà sottoscritta dal soggetto che esercita sul minore la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde nei confronti della stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. I sodalizi, le organizzazioni, gli enti ed i soggetti giuridici con finalità lucrative che intendano diventare soci del sodaliziono dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentate legale. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio con rilascio della tessera sociale. I soci sono tenuti all’accettazione delle norme del presente Statuto, nonchè ad un comportamento corretto sian nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi. Nono saranno ammessi come soci quanti abbiano riportato condanne penali o cariche pendenti in corso, o presentino requisiti d’incompatibilità soggettiva od oggettiva con l’associazione ad insidacabile giudizio del Consiglio Direttivo. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
Art. 8( I soci in regola col versamento della quota associativa annuale hanno il diritto di partecipare alla vita associativa, il diritto di partecipare all’assemblea. Il diritto di elettorato attivo e passivo degli uffici elettivi spetta solo ai soci maggiorenni in regola con le disposizioni del presente statuto. Vige il principio del voto singolo di cui all’art. 2531 C.C.
Art. 9) I soci sono tenuti: A) all’osservanza delle disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva; B) al mantenimento di elevata condotta morale nell’ambito dell’associazione ed al di fuori di essa; C) all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; D) all’astensione da qualsiasi comportamento, atto e/o attività che possa nuocere all’associaione e che sia incompativile con i fini e lo spiritio dell’associazione; E) Al pagamento della quota sociale. I soci, all’atto dell’ammissione all’assocazione sono tenuti al versamento vontestuale della quota associativa annuale. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Essa coincide con l’anno solare durante il quale si corrisponde; non è trasmissibile ad accezione di trasferimenti a causa di morte, ne frazionabile, ne rivalutabile, ne ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che rogano con l’Associazione e fra di loro per motivi dipendenti dalla vita associativa. Pertanto, tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazine o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole della Federazione di appartenenza.
Art. 10) E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità, espulsione. Le dimissioni sono rassegnate per iscritto al presidente e comportano con effetto immediato la perdita di ogni diritto e/o rivalsa nei confronti dell’Associazione stessa. La morosità si concretizza nel mancanto pagamento delle quote sociali entro sessanta (60) giorni dall’inizio dell’esercizio e la decadenza opera di diritto senza alcun ulteriore adempimento da parte degli organi associativi; il Consiglio Direttivo può concedere proroghe o valutare deroghe per motivi ritenuti validi. L’espulsione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: A) che non ottemperi alle norme sportive e federali, alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione; B) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; C) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione. Inoltre in caso di trasgressione anne norme sportive e federali, alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni: 1. Avvertimento, 2. Ammonizione, 3. Diffida, 4. Sospensione a tempo illimitato, 5. Espulsione. La delibera di espulsione deve essere motivata ed è assunta dopo che all’interessato sia stata data possibilità e occasione di discolparsi. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro dei soci.
Art. 11) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Art. 12) Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.
L’ASSEMBLEA
Art. 13) L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purchè in regola coi versamenti delle quote associative.
Art. 14) La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data mediante comunicazione agli associati a mezzo di: porta ordinaria, posta elettronica, sms, convocazione telefonica, telegramma o con l’affissione dell’avviso nei locali (anche virtuali) in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonchè l’ordine del giorno.
Art. 15) All’assamblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, hanno diritto di intervento tutti i soci ordinari che, alla data della convocazione della stessa, siano in regola con il pagamento della quota associativa, nonchè i nuovi iscritti che abbiano regolarizzato la loro posizione contributiva. Hanno diritto di voto all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci maggiorenni che, alla data della convocazione della stessa, siano in regola con il pagamento della quota, nonchè i nuovi iscritti che abbiano regolarizzato la loro posizione contributiva. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto.
Art. 16) L’assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno 1 ora.
Art. 17) L’Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo; elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni tre anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 5; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Art. 18) L’Assemblea Straordinaria, che delibera sulle modifiche statutarie, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori, l’Assemblea Straordinaria delibera con le stesse regole. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE
Art. 19) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto, insieme al Presidente, dall’Assemblea ogni tre anni e i suoi membri possono essere rieletti più volte. Esso è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 membri, ivi compreso il presidente, che ne è membro di diritto. All’interno del Consiglio Direttivo saranno eletti, a schede segrete, uno o più Vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentenza legale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima Federazione Spotiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Art. 20) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, prevalendo, a parità di voti, quello del Presidente. Nelle sedute del Consiglio Direttivo si può procedere per votazione, anche su richiesta di un solo membro. Il Consiglio può essere integrato con membri nominati ad hoc dall’Assemblea, su richiesta a proposta del Consiglio stesso, per particolari programmi o per particolari iniziative che richiedono un apporto qualificato, durano in carica per il tempo necessario alla realizzazione del programma. I membri nominati ad hoc, non hanno potere di voto in seno al Consiglio. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l’ultimo eletto dell’Assemblea sociale; in caso di parità vale il primo sorteggiato.
Art. 21) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare esemplificativamente e senza esaustività: a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione della associazione; b) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali della Associazione; c) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione; d) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell’anno successivo; e) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; f) la fissazione delle quote sociali; g) la facoltà di nominare anche tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; h) la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le propone di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione della Assemblea; i) la delibera sulla ammissione di nuovi soci; l) ogni attività e/o atto giuridico, negoziale, amministrativo, sociale, pubblicitario, di informazione e divulgazione dei risultati raggiunti e delle attività in corso, di indagine sociale, commerciale, informativa in genere, nonchè di progettazione, di programmazione, di proposta, proposizione, ideazione e quanto altro serva allo scopo del raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione; m) ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
Art. 22) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario, senza particolari formalità circa le modalità di convocazione. Il membro del Consiglio che non partecipa a tre riunioni consecutive viene considerato dimissionario indipendentemente dai motivi addotti, ad esclusione dei casi documentati di impedimento per malattia.
Art. 23) Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale della Associazione. E’ eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione; vigila sulla esecuzione delle delibere della Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile. Nel caso in cui il Presidente sia temporaneamente impedito, per qualsiasi causa, all’esercizio delle proprie funzioni, viene sostituito dal Vice-Presidente in gni sua attribuzione. In caso di cessazione per qualsiasi causa, dell’incarico spetta al Vice-Presidente convocare, entro trenta giorni, l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presindete.
Art. 24) Al vice-Presidente possono essere attribuite specifice deleghe o incarichi da parte del Consiglio Direttivo o del Presidente. Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento o per specifico mandato di quest’ultimo.
Art. 25) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli Organi Sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta altresì provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati del Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone le regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
Art. 26) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili; provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Art. 27) Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento dal Tesoriere, a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesidi dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di inadempimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero, dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere.
Art. 28) Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato: a) quando l’assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario; b) quando il totale dei sui componenti sia ridotto a meno di tre. In questi casi, il Presidente, o in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea Straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.
IL PATRIMONIO E L’ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 29) Il patrimonio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito: 1) dalle quote associative e dai
corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci; 2) Contributi ed erogazioni liberali dei privati non soci; 3) Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche; 4) Contributi del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Enti Pubblici e di qualsiasi altro genere; 5) COntributi di organismi internazionali; 6) Donazioni e lasciti testamentari; 7) Introiti derivanti da convenzioni; 8) Introiti derivanti da manifestazioni sportive e da eventuali sottoscrizioni, raccolte di fondi; 9) Rendita di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo; 10) Proventi dall’attività di gestione, promozione e di qualsiasi altra attività, anche commerciale, posta in essere dall’Associazione al fine del sostengno economico delle sue finalità; 11) Entrate acquistate dall’Associazione a qualsiasi titolo.
Art. 30) E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. E’ fatto obbligo di reinvestire gli utili interamente nell’Associazione per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva. In caso di scioglimento dell’Associazione, da deliberarsi nelle forme previste dal presente statuto, il patrimonio, al netto di oneri e spese, sarà devoluto a favore di enti e/o associazioni con analoghe finalità istituzionali su indicazione del Consiglio Direttivo ai sensi della vigente normativa.
Art. 31) L’anno associativo va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e coincide con l’anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre alla approvazione della Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno associativo.
LO SCIOGLIMENTO
Art. 32) Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l’esistenza dell’Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea straordinaria dei Soci la quale nominerà anche i Liquidatori. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui devoluti a Enti o Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva ai sensi dell’art. 90 della L. 289/02 e successive integrazioni e modificazioni, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 c. 190 della L. 23/12/96 n. 662, fatte salve diverse disposizioni di legge.
NORME FINALI
Art. 33) Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
Art. 34) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto della Federazione, della Disciplina Associata o dell’Ente di Promozione Sportiva alla quale l’Associazione è affiliata e le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. Il presente Statuo è redatto per scrittura privata da registrare a tassa fissa secondo il disposto dell’art. 1 D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 ed è esente da bollo ai sensi di quanto previsto dal comma 646 della legge 30 dicembre 2018 n 145, che ha modificato l’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642. Il presente Statuto è stato approvato in data 31/01/2023